GAE
Codice Deontologico

Premessa

Articolo 1

Il presente codice ha come oggetto l'esposizione dei diritti e dei doveri delle guide ambientali escursionistiche, nell'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica, anche se svolta in modo non esclusivo e non continuativo.

PARTE I : Le competenze della Guida

Articolo 2

Le guide illustrano tutti gli aspetti naturalistici ed antropici, sia della parte extraurbana che di quella urbana, facenti parte dell'itinerario scelto, accompagnando singoli o gruppi in visita su tutto il territorio, assicurando la necessaria assistenza tecnica ed escludendo, comunque, l'uso di tecniche alpinistiche per la progressione.

Articolo 3

L'attività di accompagnamento può essere svolta anche in modi e con mezzi diversi come metodologie e tecniche didattiche ed educative, lingue straniere, cavallo, mountain bike e cicloturismo, canoa, nuoto, immersione subacquea ed altre che rispondano ad esigenze specifiche, potendo anche comprendere in tutto o in parte profili di altre figure professionali, previo accordo con loro e dopo che questa nuova impostazione sia stata recepita da una legge.

Articolo 4

Nell'ambito della propria professione la guida ambientale escursionistica svolge le seguenti attività:

collabora con le istituzioni scolastiche affiancando il corpo insegnante nelle

iniziative e nei programmi di educazione ambientale, con interventi rivolti sia al corpo insegnante stesso che agli studenti anche in aula e simili;

accompagna in visita a singoli ecosistemi, anche urbani, illustrandone le caratteristiche;

accompagna in visita in grotta, gallerie minerarie e simili;

accompagna in visita a musei, mostre ed altre strutture espositive illustrando gli elementi di carattere naturalistico o etnico;

organizza incontri e corsi anche autonomamente ed anche in aula e simili nei quali insegna le tecniche escursionistiche ed i caratteri dell'educazione ambientale;

individua e realizza i percorsi didattici e le reti sentieristiche e la relativa segnaletica

e cartellonistica e collabora alla manutenzione delle stesse, anche in ambienti urbani, secondo le proprie competenze professionali ed in base alla specializzazione di competenza ;

collabora, con i soggetti preposti o interessati, a tutte quelle attività che implichino una conoscenza degli aspetti ambientali o tecnico professionali che gli sono propri;

organizza e partecipa ad incontri necessari allo svolgimento della propria attività e per illustrare e promuovere la propria attività ed il territorio, con i mezzi, i modi e nei luoghi ritenuti più opportuni.

PARTE II : L’attività professionale

Articolo 5

La guida deve garantire sempre prestazioni professionali di buona qualità.

Articolo 6

La guida ha il dovere, di mantenersi aggiornata per quanto riguarda sia gli aspetti tecnici che culturali ed in particolare per quanto attiene agli aspetti educativi rivolti alla scuola, di mantenere la necessaria condizione fisica e di usare attrezzature e mezzi adeguati ed affidabili.

Articolo 7

La guida deve esercitare la propria attività professionale in regola con le leggi che regolamentano sia la professione che il mondo del lavoro.

Articolo 8

La guida in possesso di una abilitazione professionale regolamentata da una legge nazionale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano può svolgere la propria attività su tutto il territorio della U.E. mentre fuori da questo ambito deve attenersi alle disposizioni locali che regolano l'esercizio della sua professione; la guida che svolge la propria attività senza una abilitazione professionale, a causa di un vuoto legislativo in materia, non può svolgere la sua attività in una zona dove una legge prevede una abilitazione professionale riguardante la sua specifica attività.

Articolo 9

La guida deve, per quanto è nelle sue possibilità, dare collaborazione ai colleghi e segnalare, agli Enti preposti ed alla A.I.G.A.E., i casi in cui lo svolgimento di questa attività da parte di altri sia svolta in maniera impropria o illegale o non rispondente alla deontologia professionale.

Articolo 10

La guida, per quanto possibile, deve adottare un comportamento improntato alla disponibilità con quanti agiscono o si muovono sul territorio:

deve collaborare con gli Enti preposti alla salvaguardia ambientale e con la Protezione Civile;

deve avvertire, appena può, di situazioni di pericolo o di danno i soggetti preposti o interessati;

deve dare le informazioni necessarie alla sicurezza di altre persone;

deve contribuire al rispetto dell'ambiente e delle popolazioni.

Articolo 11

La guida deve attenersi alle disposizioni del presente codice deontologico comunque e dovunque svolga la propria attività.

Articolo 12

La guida è tenuta ad un aggiornamento professionale continuo e costante.

 

PARTE III : La sicurezza ed il soccorso

Articolo 13

Premesso che garantire sicurezza non vuol dire intervenire dopo che è successo un incidente, ma fare in modo che l'incidente non avvenga, la guida non deve mai mettere o tenere in situazione di pericolo chi sta accompagnando.

Articolo 14

La guida non può mai prevedere in modo totale i rischi, né garantire al proprio cliente la sicurezza assoluta; deve usare diligenza, perizia e prudenza nella valutazione delle condizioni ambientali, delle capacità umane, dei mezzi e delle attrezzature.

Articolo 15

La guida deve prestare aiuto e soccorso a chi accompagna, in tutti i casi di necessità, nell'ambito delle sue competenze, cioè in un ambito di azione che richieda capacità e preparazione previste dal suo profilo professionale.

Articolo 16

E' obiettivo primario della guida limitare al massimo, per quello che è possibile, gli eventuali danni a chi accompagna in caso di malori, incidenti e simili e di chiamare al più presto, se necessario, un soccorso specializzato.

Articolo 17

La guida deve avere la capacità di muoversi in sicurezza sul terreno fino ad una difficoltà del II° grado della scala UIAA e deve sempre portare con sé il materiale necessario a prestare il primo soccorso.

Articolo 18

La guida deve saper valutare la priorità d'azione tra l'interesse della sicurezza generale del gruppo e quello dei singoli componenti il gruppo stesso e dovendo salvaguardare la sicurezza degli accompagnati e rappresentando spesso l’unico tramite con i soccorsi, non deve mettere in pericolo se stesso.

Articolo 19

La guida deve intervenire in caso di necessità di aiuto o soccorso verso persone che non sta accompagnando solo a condizione di non compromettere la sicurezza dei propri accompagnati.